La Regione Toscana ha modificato il codice del commercio con la LR n. 30/2021 in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale in merito all’attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti.
Principali novità:
- il termine "Hobbisti" è stato sostuito con "non professionisti"; sono " non professionisti, i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario ooccasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis";
- "mercatini dei non professionisti" , tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
-resta l'obbligo per i non professionisti del possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza ma è aumentatao da sei a dieci il numero di manifestazioni a cui possono partecipare annualmente.
Per hobbisti, ai sensi dell'art. 32 c. 1 lettera j bis della LRT 62/2018, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore (non superiore a cento euro per un valore complessivo della merce esibita non oltre mille euro).
Requisiti e obblighi:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino, l’ hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- esibisce il tesserino per la vidimazione a ogni manifestazione cui partecipa, fornendo anche l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare; l’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico;
- non può partecipare a più di sei manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
- applica alle merci in vendita le disposizioni di cui all’articolo 100 del Codice regionale del Commercio in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
Il tesserino è rilasciato dal Servizio attività produttive entro 15 giorni dalla richiesta e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei; ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale; non è cedibile; deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni; deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica; viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
Presentazione domanda
Per il rilascio del tesserino l'hobbista, residente a Terranuova Braccilini o, non residente in Toscana, che intende svolgere a Terranuova Bracciolini la prima manifestazione a cui chiede di partecipare, deve presentare domanda compilando l'apposito modulo pubblicato completo di una fotografia formato tessera, della copia di un documento in corso di validità e/o del permesso di soggiorno.
Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino è rilasciato in formato cartaceo e consegnato all'interessato, previo appuntamento da concordare.
Per info contattare il Servizio attività Produttive 055/9194729; roberta.bencivenni@comune.terranuova-bracciolini.ar.it